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IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019

 
 

Che cos'é

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l’Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di San Michele al Tagliamento, con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 12.04.2012 ha istituito l’imposta di soggiorno con decorrenza dal 01.06.2013, ha approvato il relativo regolamento e previsto le tariffe per persona e per pernottamento di prima applicazione. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2018 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, con il quale si stabilisce che l'imposta si applica dal primo maggio al trenta settembre di ogni anno fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi, vengono recepiti i nuovi soggetti responsabili del tributo introdotti dal D.L. n. 50/2017, riformulate le esenzioni dal pagamento del tributo, dettagliati gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, inclusi quelli derivanti dalla funzione di agenti contabili loro attribuita.  

 
 

Chi deve pagare e come si applica l'imposta

L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive site nel Comune di San Michele al Tagliamento, nel periodo dal primo maggio al trenta settembre, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura. Ogni gestore applica la tariffa deliberata per la tipologia di struttura ricettiva posseduta, moltiplicandola per il numero di pernottamenti imponibili.



Le tariffe vigenti

Per l'anno 2019 si confermano le tariffe approvate con deliberazione di G.C. n. 33 del 16.02.2018

 
 

Chi non deve pagare

l tributo non è dovuto da chi è iscritto all’anagrafe del Comune di San Michele al Tagliamento, dai lavoratori che prestano la propria attività, anche temporanea, all'interno del territorio comunale e da chi è esentato dal pagamento ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale.

 
 

Esenzioni

Sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
 
a) i minori fino al compimento del quarto anno di età;
b) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni siano certificate ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza, compreso un accompagnatore;
c) le persone sottoposte a dialisi presso la struttura ASL Veneto Orientale di Bibione;
d) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
e) i volontari che, nel sociale, offrono il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali ed umanitarie;
f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore dellastruttura;
g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti, che alloggiano nella medesima struttura;

 La documentazione attestante le esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) deve essere acquisita e conservata dal gestore della struttura ricettiva;

 L’applicazione dell’esenzione di cui alle lettere d), e), f), g) è subordinata alla consegna da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000;

Tutte le esenzioni sopraccitate devono essere indicate nella dichiarazione mensile.

 
 

Chi si rifiuta di pagare

I soggetti che, tenuti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno, si rifiutano di versarla ai gestori delle strutture ricettive sono passibili di recupero dell’imposta aumentata del trenta per cento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 471/97 e degli interessi legali.
Chi si rifiuta di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva il modulo di rifiuto predisposto dal Comune. Il rifiuto alla compilazione di detto modulo è soggetto a sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

 
 

Soggetti resposabili degli obblighi tributari

I soggetti responsabili degli obblighi tributari, per brevità denominat i"gestori", sono:
- i gestori delle strutture ricettive;
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici quando incassano direttamente i canoni o i corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve;
- i rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino direttamente i canoni o i corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve.

 
 

Che cosa devono fare i gestori delle strutture ricettive

I soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria sono tenuti a:

a. Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, dell’entità del tributo, delle esenzioni e delle sanzioni previste in caso di mancato pagamento;

b. Richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare quietanza. A tal fine potrà essere rilasciata all’ospite una ricevuta nominativa non fiscale, oppure l’importo pagato potrà essere annotato sulla fattura / ricevuta fiscale rilasciata al cliente riportando la seguente dicitura “imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione G.C.n. 33 del 16.02.2018 per € _____” (l’importo dovrà essere indicato come operazione fuori campo IVA);



c. Richiedere, contestualmente con l’inizio dell’attività, le credenziali per la registrazione della/delle propria/e struttura/e nel portale telematico dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;

d. Inviare al Comune un file in formato elettronico (excel, open office …) nel quale, per ogni struttura ricettiva gestita, vengono indicati indirizzo, interno e numero dei posti letto, ovvero riportare direttamente tali dati, nel portale telematico soprarichiamato. L’invio o l’inserimento dei dati richiesti nel portale telematico deve avvenire entro il 15 aprile di ogni anno, fermo restando l’obbligo di aggiornare l’elenco delle strutture ricettive gestite durante il periodo di applicazione del tributo. Qualora non venga trasmesso l’elenco degli immobili gestiti o non vengano aggiornati direttamente i dati presenti nel portale entro la data sopraccitata, si ritengono confermati gli immobili gestiti l’anno precedente;

e. Acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni per minori, portatori di handicap, accompagnatori di portatori di handicap ed ospiti sottoposti a dialisi presso la struttura ASL Veneto orientale di Bibione. Per tutte le altre tipologie di esenzione dovrà essere acquisita dall'ospite della struttura ricettiva una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000. Si chiarisce che nel caso di minori, di portatori di handicap e loro accompagnatori, nonché di persone sottoposte a dialisi presso l'ASL di Bibione, potrà in ogni caso essere acquisita dall'ospite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto a fruire dell'esenzione;


f.  Far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo di rifiuto e trasmetterlo entro tre giorni al Servizio Tributi del Comune. In caso omessa compilazione di detto modulo, dovrà essere segnalato al Servizio Tributi il cognome, nome, indirizzo e numero di pernottamenti  dell'ospite che ha espresso il rifiuto;



g. Riversare al Comune di San Michele al Tagliamento l’imposta di soggiorno riscossa entro il sedicesimo giorno del mese successivo in cui è avvenuto l’incasso  (si rinvia al paragrafo “Modalità di riversamento all’Ente dell’Imposta di soggiorno”);

h. Dichiarare mensilmente all’Ente, entro il giorno sedici del mese successivo, il numero di ospiti che hanno pernottato presso la struttura ricettiva nel corso del mese e il numero dei soggetti esenti (si rinvia al paragrafo dichiarazione mensile);


l. Presentare entro il 30 gennaio dell’anno successivo al Comune di San Michele al Tagliamento il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo d’imposta nell’anno precedente. A tal fine si precisa che la Corte dei Conti con la sentenza SS.RR. 22/2016 ha formulato il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”;

 
 

Modalità di riversamento all'Ente dell'imposta di soggiorno

I versamenti del tributo devono essere eseguiti, con bonifico o bollettino di conto corrente postale, sul conto corrente postale dedicato all'imposta di soggiorno:

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO IMP. SOGGIORNO S. TES
IBAN: IT50 Q076 0102 0000 0103 6966 701

 inserendo la causale generata dal portale telematico in fase di compilazione della dichiarazione mensile, dove compaiono le diciture di seguito indicate:

 Denominazione struttura / codice fiscale gestore / mese di riferimento / codice alfanumerico

 
 

Dichiarazione mensile e conto della gestione dell'agente contabile

Il Comune di San Michele al Tagliamento mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un software per la gestione on line dell’imposta di soggiorno che consente di creare e trasmettere in automatico le dichiarazioni mensili, nonché generare il conto della gestione dell'agente contabile. In quest'ultimo vengono riepilogate le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate all'Ente nel corso dell'esercizio finanziario. Il conto della gestione, sottoscritto dal gestore, deve essere trasmesso in  originale al Comune entro il trenta gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, mediante consegna al protocollo generale del comune, invio tramite posta raccomandata o Posta elettronica Certificata. 

Per gestire on line l’imposta di soggiorno è necessario richiedere al Servizio Tributi del Comune di San Michele al Tagliamento le credenziali e accedere al link seguente:

 
 

Che cosa succede se vengono violati gli adempimenti a carico del gestore

Le violazioni delle disposizioni riferite al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative di cui all’art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, irrogate ai sensidella Legge 24.11.1981 n. 689.
 Di seguito si riportano le sanzioni per le violazioni commesse dai gestori di strutture ricettive, dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici previste dal vigente regolamento:
a) in caso di omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, delle procedure di accreditamento previste dall’art. 7, lett. a) del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro;
b) per l'omesso invio al Comune o inserimento nel portale telematico dei dati riferiti all' indirizzo, interno e numero posti letto delle strutture ricettive gestite, entro il 15 aprile di ogni anno, si applica una sanzione amministrativa da 50 a 100 euro per ogni struttura omessa o indicata con dati incompleti o infedeli;
c) per la violazione dell’obbligo di informare i soggetti soggiornanti dell'applicazione del tributo, dell'entità dello stesso e delle sanzioni in caso di mancato pagamento, nonché per la violazione dell'obbligo di far compilare il modulo di rifiuto e dell'obbligo di segnalare il contribuente che si rifiuti di compilare tale modulo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro;
d) per la violazionedell’obbligo di richiedere il pagamento del tributo, per il mancato riversamento al comune dell’imposta di soggiorno riscossa, per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione mensile, nonché per l’omessa presentazione del conto giudiziale  si applica la sanzione amministrativa da 300 a 500 euro;
e) per la mancata conservazione per cinque anni della documentazione relativa a pernottamenti, attestazioni di pagamento, esenzioni di pagamento e per la mancata o tardiva esibizione di atti e documenti, o per la mancata risposta ai questionari inviati dal Comune  si applica la sanzione amministrativa da 200 a500 euro;

ATTENZIONE
Il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa dal soggetto gestore,dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.


 
 

Modulistica

 
 

Assistenza

Il servizio di assistenza telefonica per l'utilizzo del software è disponibile dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, ovvero dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, contattando il numero 0438 499139 e per eventuali urgenze il n. 338 2298668.