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Accesso civico – semplice e generalizzato

L'accesso civico semplice è esercitabile a fronte dell'inadempimento in cui è in corsa l'amministrazione rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, ovvero nei casi i cui la pubblicazione di dati, atti e documenti sia stata omessa, ovvero appaia incompleta, inesatta e non conforme ai requisiti di cui all'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD).
Il diritto di accesso civico semplice è riconosciuto a chiunque, senza necessità che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata.
L'accesso civico generalizzato riguarda i dati, documenti e informazioni detenuti dal Comune di San Michele al Tagliamento, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, disciplinati dall’art. 5-bis dello stesso decreto.
L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque, senza necessità che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L'accesso civico semplice riguarda i soli atti e documenti oggetto di pubblicazione obbligatorianella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013 e declinati analiticamente nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di
San Michele al Tagliamento.
L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati, documenti e informazioni detenuti dall'Amministrazione, per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
L'istanza di accesso civico generalizzato deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, al fine di consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
Il Comune non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso civico generalizzato, ma consente l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Amministrazione stessa.

Presentazione delle istanze

L’istanza di accesso civico semplice non richiede motivazione ed è gratuita; essa contiene le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti, numeri di telefono e indirizzo mail ed identifica i dati, le informazioni o i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria per i quali non è stato adempiuto il relativo obbligo di  pubblicazione.
L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede motivazione; essa contiene le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti, numeri di telefono e indirizzo mail ed identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e le loro modalità di produzione e trasmissione.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se:
- sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
- trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o fax; laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo.
Le istanza di accesso civico - semplice e generalizzato - devono essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l’utilizzo dei moduli presenti nel sito nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico”. Il RPTC provvederà a
trasmetterla per competenza al dirigente e/o Servizio competente a riscontrare l’istanza medesima.
Ai fini dell'esercizio dell'accesso civico generalizzato, non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
Nei casi in cui venga presentata una richiesta di accesso civico generalizzato in termini generici o meramente esplorativi, l'ufficio competente alla gestione della stessa invita per iscritto il richiedente a ridefinire l'oggetto dell'istanza o ad indicare gli elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo
interesse. L'ufficio competente dichiara l'inammissibilità dell'istanza, qualora il richiedente non fornisca i chiarimenti richiesti.
I modelli di presentazione dell'istanza di accesso civico semplice e generalizzato sono contenuti in apposite pagine della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell'Amministrazione.

Responsabili di procedimento
I dirigenti del Comune, cui compete riscontrare l’istanza di accesso civico, individuati di volta in volta dal RPCT, garantiscono il tempestivo e regolare procedimento di accesso civico semplice e generalizzato. I dirigenti ed il RPCT controllano ed assicurano la regolare attuazione dell’accesso sulla base di quanto stabilito
nel presente piano.
La competenza a decidere sull'istanza di accesso civico semplicespetta al dirigente del servizio individuato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allegato sub C “Mappa della Trasparenza”, quale destinatario dell'azione di pubblicazione.
La competenza a decidere sull'istanza di accesso civico generalizzato spetta, di regola, al dirigente del servizio/ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni; tale ufficio, di regola, coincide con l'ufficio competente nella materia cui attiene la richiesta. In caso contrario o in casi di dubbi, è competente l'ufficio che detiene i dati, documenti o informazioni richiesti.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico semplice e generalizzato, al di fuori delle ipotesi di eccezione previste dalla legge e dal presente regolamento, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Nel caso di istanze per l’accesso civico il RPCT ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all’ufficio competente del Comune ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell’Amministrazione e all’Organismo di Valutazione ai fini dell’attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.
Nel caso di accesso civico semplice, se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano essere già pubblicati sul sito istituzionale del Comune, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Il responsabile del procedimento trasmetterà per conoscenza la nota di riscontro all’istanza di accesso al Servizio Segreteria AA.GG. e LL., cui compete il tempestivo aggiornamento del registro degli accessi, di cui si dirà in seguito.

Soggetti controinteressati
Se l’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso rileva l'esistenza di soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura dei dati richiesti, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per chi ne ha l'obbligo o ne consenta l'invio con tale mezzo.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento di accesso provvede sulla richiesta, valutando anche le eventuali osservazioni pervenute dai
controinteressati e dandone conto nelle comunicazioni conseguenti.
La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico semplice.

Modalità e termini per l'accesso
Il processo di accesso civico semplice deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la pubblicazione sul sito dei dati o dei documenti richiesti e con la contestuale comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito per consentire agli stessi di presentare eventuali osservazioni. In caso di accoglimento, senza la presentazione di osservazioni da parte dei controinteressati, l’ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Qualora vi sia l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione dei controinteressati, l'ufficio competente è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimi. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte dei controinteressati, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimi di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo come previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013.
La comunicazione al richiedente di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, in caso di opposizioni da parte dei controinteressati, dovrà contenere l'espressa indicazione che la trasmissione dei dati o documenti richiesti avverrà qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati all'Amministrazione ricorsi
o richieste di riesame in ordine alla medesima istanza di accesso.
L'ufficio competente alla gestione del procedimento di accesso civico generalizzato, una volta accertata l'assenza delle eccezioni assolute di cui all'art. 14, valuta, caso per caso, se l'accesso agli atti, ai documenti o alle informazioni, possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi pubblici e privati di cui agli articoli 15 e 16.
Nei casi di diniego dell'accesso civico generalizzato, l'ufficio competente deve:
a) verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio;
b) indicare quale, tra gli interessi pubblici e privati, viene pregiudicato;
c) valutare se il pregiudizio concreto prefigurato dipende direttamente dall'accesso al dato, documento o informazione richiesta;
d) valutare se il pregiudizio conseguente all'accesso è un evento altamente probabile e non soltanto possibile.
Il pregiudizio concreto deve essere valutato rispetto al momento e al contesto in cui il dato, il documento o l'informazione viene resa accessibile e non in termini assoluti ed atemporali. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, l'ufficio competente deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dalla legge.

Richiesta di riesame
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto sopra, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Impugnazioni
Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 cosiddetto “Codice del processo amministrativo.
In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso deve essere notificato anche al Comune di San Michele al Tagliamento.
Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione Comunale. Se l’Amministrazione non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Casi di esclusione all'accesso civico generalizzato
Eccezioni assolute

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di:
a) segreto di Stato di cui all'art. 39 della L. n. 124/2007;
b) segreto statistico di cui al D.Lgs. 322/1989;
c) segreto militare di cui al R.D. n.161/1941;
d) segreto bancario di cui al D.Lgs. 385/1993;
e) segreto scientifico e segreto industriale di cui all'art. 623 c.p.;
f) segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p.;
g) segreto sul contenuto della corrispondenza di cui all'art. 616 c.p.;
h) divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio di cui all'art. 15, D.P.R. 3/1957.
Salvo la possibilità di consentire un accesso parziale con oscuramento dei dati, il diritto di accesso civico generalizzato è escluso con riferimento a:
a) dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013);
b) dati idonei a rivelare la vita sessuale (ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013);
c) dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).
L'accesso civico generalizzato è escluso altresì nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, c. 1, L. n. 241/1990, quali:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
L'accesso civico generalizzato è escluso per le denunce di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, relative alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Eccezioni relative – Interessi pubblici
L’accesso generalizzato è negato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; in particolare, a titolo esemplificativo, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici
all’adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari; in particolare, a titolo esemplificativo, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle forze di polizia;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; in particolare, a titolo esemplificativo, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
f.1) gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
f.2) gli atti relativi ai rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti, nonchè richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Amministrazione; in particolare, a titolo esemplificativo, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
g.1) gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento che abbiano assunto carattere di definitività, qualora non
sia possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
g.2) le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
g.3) verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
g.4) verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni d’ufficio;
g.5) pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

Eccezioni relative – Interessi privati
L’accesso generalizzato è negato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 14; in particolare, a titolo esemplificativo, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti e informazioni:
a.1) documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità, handicap fisici e/o psichici;
a.2) relazioni dei servizi sociali ed assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite;
a.3) la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
a.4) notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; in particolare, a titolo esemplificativo, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
b.1)gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all’accesso;
b.2) gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Motivazione
I provvedimenti di accoglimento o diniego, anche parziale, delle istanze di accesso civico generalizzato, nonché quelli relativi alle istanze di riesame del RPCT, devono contenere una motivazione congrua e completa.
La motivazione deve fare riferimento all'attività di bilanciamento effettuata dall'Ufficio tra l'interesse pubblico all'ostensione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

Differimento e accesso parziale
L’accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Qualora i limiti all'accesso riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando la tecnica dell’oscuramento di tali dati.

Costi
L'accesso civico semplice è gratuito. Nei casi di accesso civico generalizzato, il rilascio di dati o documenti in formato cartaceo o elettronico è
gratuito, salvo il rimborso, per la riproduzione su supporti materiali, del costo sostenuto da parte dell'ufficio competente alla gestione del procedimento, così come disciplinato dall'Amministrazione Comunale.

Registro degli accessi
Tutte le richieste di accesso civico e documentale pervenute all’Amministrazione dovranno essere registrate in ordine cronologico in apposito registro informatico accessibile ai dirigenti/responsabili degli uffici, al RPCT e all’Organismo Indipendente di Valutazione, con indicazione dell'oggetto, della data di richiesta e dell'esito della stessa, il cui aggiornamento compete al servizio Segreteria AA.GG. e LL.