Testata per la stampa

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024

 

Che cos'é

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l’Imposta di soggiorno "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio". Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
L'imposta di soggiorno, istituita dal Comune di San Michele al Tagliamento con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 12.04.2012, si applica dal 01.06.2013.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2021 sono state approvate modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno.
Cliccando sul link seguente è possibile consultare il vigente regolamento relativo all'imposta di soggiorno.

 
 
 

Chi deve pagare e come si applica l'imposta

L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive site nel Comune di San Michele al Tagliamento, nel periodo dal primo maggio al trenta settembre, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura. Ogni gestore applica la tariffa deliberata per la tipologia di struttura ricettiva posseduta, moltiplicandola per il numero di pernottamenti imponibili.

 
 

Le tariffe vigenti

Per l'anno 2024 sono state approvate le tariffe con deliberazione di G.C. n. 328 del 05.12.2023.


 
 

Chi non deve pagare

l tributo non è dovuto da chi è iscritto all’anagrafe del Comune di San Michele al Tagliamento, dai lavoratori che prestano la propria attività, anche temporanea, all'interno del territorio comunale e da chi è esentato dal pagamento ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale.

 
 

Esenzioni

Sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
 a) i minori fino al compimento del quarto anno di età;
b) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni siano certificate ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza, compreso un accompagnatore;
c) le persone sottoposte a dialisi presso la struttura ASL Veneto Orientale di Bibione;
d) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
e) i volontari che, nel sociale, offrono il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali ed umanitarie;
f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti, che alloggiano nella medesima struttura;

L’applicazione delle esenzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato, al gestore della struttura ricettiva e delle locazioni brevi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. da conservare per cinque anni;

Tutte le esenzioni sopraccitate devono essere indicate nella comunicazione periodica di cui all'articolo 7, lettera f) del regolamento comunale.

 
 
 

Soggetti responsabili del pagamento del tributo

Sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sugli ospiti pernottanti:
- i gestori delle strutture ricettive;
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici quando incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve;
- i rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino o intervengano nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve.

Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici di prenotazione, che incassa o interviene nel pagamento di canoni o corrispettivi per contratti di locazione breve, si  considera obbligato in solido al pagamento dell'imposta di soggiorno con il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto della locazione breve.

 
 

Obblighi dei gestori di strutture ricettive, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici

I gestori di strutture ricettive, gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di prenotazione che intervengono nelle locazioni brevi hanno i seguenti obblighi:
a. Richiedere, contestualmente con l’inizio dell’attività, le credenziali per la registrazione della/delle propria/e struttura/e nel portale telematico dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
b. Comunicare entro il 15 aprile di ogni anno, utilizzando il portale telematico messo a disposizione del Comune, i dati identificativi riferiti a tutti gli immobili gestiti, ovvero estremi catastali (foglio, mappale, subalterno), indirizzo, interno, nome della struttura ricettiva , nome e codice fiscale del proprietario, numero dei posti letto, compresi quelli temporanei e per le locazioni turistiche anche il codice identificativo rilasciato a seguito della registrazione all'anagrafe regionale delle locazioni turistiche. Permane l'obbligo di aggiornare l'elenco delle strutture ricettive gestite durante il periodo di applicazione del tributo, qualora dovessero intervenire nuove variazioni. Si ritengono confermati gli immobili gestiti l'anno precedente, in assenza di aggiornamenti entro la data sopraccitata;
c. Comunicare all'Ufficio Tributi del Comune le cessazioni e sospensioni dell'attività ricettizia e le variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale;
d. Informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, dell’entità del tributo, delle esenzioni mediante l'affissione in appositi spazi di un foglio informativo o del regolamento comunale relativo all'imposta di soggiorno;
e. Richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare quietanza. A tal fine potrà essere rilasciata all’ospite una ricevuta nominativa non fiscale, oppure l’importo pagato potrà essere annotato sulla fattura / ricevuta fiscale rilasciata al cliente riportando la seguente dicitura “imposta di soggiorno assolta per € _____” (fuori campo applicazione IVA);

 

f. Riversare al Comune di San Michele al Tagliamento l’imposta di soggiorno riscossa entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso  (si rinvia al paragrafo “Modalità di riversamento all’Ente dell’Imposta di soggiorno”);
g. Comunicare  mensilmente, utilizzando il portale messo a disposizione dal Comune,entro il giorno sedici del mese successivo, il numero di ospiti che hanno pernottato presso la struttura ricettiva, il numero  di pernottamenti, l'imposta applicata, nonchè il numero di ospiti e pernottamenti esenti. La comunicazione periodica deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti nel mese di riferimento;
h. presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune;
i. conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, nonchè la documentazione comprovante le esenzioni applicate, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
l. esibire e rilasciare al Comune atti e documenti comprovanti l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.

 
 

Modalità di riversamento all'Ente dell'imposta di soggiorno

I riversamenti al comune dell'imposta di soggiorno devono essere eseguiti, con bonifico o bollettino di conto corrente postale, sul conto corrente postale dedicato all'imposta di soggiorno:

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO IMP. SOGGIORNO S. TES
IBAN: IT50 Q076 0102 0000 0103 6966 701

 inserendo la causale generata dal portale telematico in fase di compilazione della dichiarazione mensile, dove compaiono le diciture di seguito indicate:

Denominazione struttura / codice fiscale gestore / mese di riferimento / codice alfanumerico

 
 

Comunicazione mensile e dichiarazione annuale

Il Comune di San Michele al Tagliamento mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un software per la gestione on line dell’imposta di soggiorno che consente di creare e trasmettere in automatico le comunicazioni mensili, nonché generare la dichiarazione annuale cumulativa relativa all'anno precedente.

Per gestire on line l’imposta di soggiorno è necessario richiedere al Servizio Tributi del Comune di San Michele al Tagliamento le credenziali e accedere al link seguente:

 
 
 

Che cosa succede se vengono violati gli adempimenti a carico del gestore, dell'intermediario immobiliare o del gestore di portali telematici nelle locazioni brevi

I soggetti responsabili del pagamento del tributo possono commettere violazioni di natura tributaria o violazioni al regolamento comunale.

Per le violazioni di natura tributaria sono previste le seguenti sanzioni:
- omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alla scadenza del 16 del mese successivo alla riscossione del tributo: 30% dell'importo non versato;
- omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa: dal 100% al 200% del tributo dovuto;

Le violazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2020, irrogate mediante il procedimento di cui alla  Legge 24.11.1981 n. 689, con esclusione dell'omessa presentazione della comunicazione mensile, per la quale è prevista la sanzione da € 300,00 ad € 500,00.

 
 

Accertamenti e riscossione coattiva

le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

 
 

Versamenti in eccedenza

Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del  Servizio Tributi del Comune.
Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Al fine di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata, il richiedente deve trasmettere all'Ufficio Tributi la documentazione comprovante l'errato riversamento (fatture/ricevute rilasciate, altra documentazione).

 
 

Assistenza

Il servizio di assistenza telefonica per l'utilizzo del software è disponibile dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, ovvero dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, contattando il numero 0438 499139 e per eventuali urgenze il n. 338 2298668.