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Segnalazione di illeciti - Whistleblowing

Di seguito si indicano le modalità tramite cui poter effettuare segnalazioni di illeciti - whistleblowing -  a partire dal 15 luglio 2023.

In breve:

Segnalazione in forma scritta: https://comunedisanmichelealtagliamento.whistleblowing.it/
Segnalazione in forma orale: 333/4746748
Informativa sul trattamento dei dati del segnalante (da visionare prima di effettuare una segnalazione) :


 

A. Disciplina normativa e regolamentare
la materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 24/2023 che, attuando la Direttiva UE 2019/1937, ha abrogato il precedente art. 54-bis, D.lgs. n. 165/2001, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina sulla materia in ambito privato e pubblico.
L'ANAC con:
  - deliberazione n. 301 del 12/7/2023, ha adottato il regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del suo potere sanzionatorio;
  - deliberazione n. 311 del 12/7/2023, ha adottato le linee guida in materia di whistleblowing.

B. Ambito di applicazione oggettivo
Preliminarmente occorre precisare che l’art. 1, D.Lgs. n. 24/2023, stabilisce i casi in cui è esclusa l’applicazione delle disposizioni del Decreto, tra cui figurano le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del whistleblower che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.
Nello specifico, l’ambito di applicazione oggettivo (inteso come l’oggetto delle segnalazioni, denunce, divulgazioni pubbliche) comprende comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
  1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici,servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ;
  5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
La segnalazione può, altresì, avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico come indicato al paragrafo sull’ambito di applicazione soggettivo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

C. Ambito di applicazione soggettivo
Come previsto dall’art. 3, co. 3 e 4, D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni (intese quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica), sono le persone che operano nel contesto lavorativo considerato, nella qualità di:
  1) dipendenti pubblici (cioè, dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo Decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  2) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  3) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti; che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  4) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

D. Modalità di segnalazione
Le segnalazioni dovranno essere trasmesse attraverso i canali dedicati:
  1) Canale interno;
  2) Canale esterno (gestito da ANAC);
  3) Divulgazioni pubbliche;
  4) Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
La scelta del canale tramite cui effettuare la denuncia, non è lasciata alla libera discrezionalità del whistleblower, in quanto prioritariamente deve essere preferito il canale interno; solo al verificarsi delle condizioni previste all’art. 6, D.Lgs. n. 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna.
Il whistleblower, al momento di effettuare la segnalazione, potrà decidere anche di effettuare una segnalazione anonima (in quest’ultimo caso, il whistleblower beneficierà delle tutele previste dalla normativa nel caso in cui lo stesso è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni. ).

D.1. Segnalazione tramite canale interno
Il canale interno predisposto dall’Ente, permette di effettuare segnalazioni in forma scritta oppure in forma orale.
Nel descrivere il fatto oggetto della segnalazione, il whistleblower dovrà fare attenzione ad indicare:
   - il periodo in cui si è verificato il fatto;
   - il luogo fisico in cui si è verificato il fatto (identificandolo tramite denominazione e indirizzo);
   - la posizione lavorativa ricoperta dal whistleblower, scelta tra quelle indicate all’art. 3, co. 3, D.Lgs. 24/2023 (indicata qui al paragrafo “C”); posizione da scegliere tra le seguenti:
        1) dipendente pubblico;
        2) dipendente di un ente pubblico economico, di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, di società in house, di organismo di diritto pubblico o di concessionario di pubblico servizio;
        3) lavoratore autonomo, collaboratore, libero professionista, consulente, volontario, tirocinante; che svolga la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
        4) azionista, persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza .
   - il concreto ambito di applicazione oggettivo dell’attività denunciata, (specificando in concreto, tra i generici comportamenti segnalabili, indicati nel paragrafo “B”);
   - l’autore del fatto;
   - il proprio nome e cognome.

D.1.a. Segnalazione in forma scritta
Per l’invio e la recezione di segnalazioni scritte, l’Ente utilizza una procedura informatizzata: tramite una piattaforma accessibile all'indirizzo https://comunedisanmichelealtagliamento.whistleblowing.it/ il whistleblower potrà effettuare la segnalazione compilando un questionario che verrà inviato al RPCT; al termine della segnalazione riceverà un codice identificativo che potrà essere utilizzato per accedere alla sua segnalazione in un secondo momento, controllando lo stato della procedura ed eventuali messaggi che gli sono stati inviati da chi si occupa dell’istruttoria della segnalazione.
In generale, qualsiasi metodo utilizzato per la segnalazione, al whistleblower, verrà rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
Il whistleblower riceverà riscontro circa l’esito della sua segnalazione entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto l’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

D.1.b. Segnalazione in forma orale
L’Ente garantisce la possibilità di effettuare anche segnalazioni in forma orale; a tal fine è possibile chiamare il numero 333/4746748.
Il segnalante, a sua scelta, potrà chiamare per effettuare una segnalazione o chiedere la fissazione di un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole.
La segnalazione orale è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato o trascrizione integrale della conversazione a cura del personale addetto o mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto (previo consenso del whistleblower). In caso di trascrizione, il segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

D.1.c. L’attività istruttoria
Ricevuta la segnalazione, il RPCT, preliminarmente, valuterà la sussistenza dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa di riferimento affinché possano applicarsi le tutele ivi previste.
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire un’adeguata attività istruttoria.
Il RPCT, se necessario, potrà chiedere al segnalante eventuali elementi integrativi.
Dopo aver valutato l’ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvierà l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.
Nell’ipotesi residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, sarà autorizzato a sostituirlo il soggetto deputato a sostituire il segretario generale.

D.2. Segnalazione tramite canale esterno
Il whistleblower (come previsto dall'art. 6, D.Lgs. n. 24/2023) potrà effettuare una segnalazione esterna nel caso in cui, al momento della presentazione della segnalazione:
  a) non sia prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle disposizioni normative previste dall'art. 4, D.lgs. n. 24/2023;
  b) ha già effettuato una segnalazione tramite un canale interno (ai sensi dell’art. 4, D.lgs. n. 24/2023) e la stessa non ha avuto seguito;
  c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Responsabile del canale esterno è l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
Anche le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta (tramite la piattaforma informatica dell’ANAC) oppure in forma orale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, tutte le informazioni utili per effettuare le segnalazioni in materia di whistleblowing.

D.3. Divulgazione pubblica
Per divulgazione pubblica, si intende l’azione di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Effettuando una divulgazione pubblica, il whistleblower potrà beneficiare della protezione prevista dalla normativa se, al momento di tale divulgazione, quest’ultimo:
  a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
  b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

E. Le misure di protezione
La normativa citata prevede una serie di protezioni che si applicano non solo ai whistleblower ma anche ad altre categorie di soggetti quali:
  a) i facilitatori (intesi quali persone fisiche che assistono il whistleblower nel processo di segnalazione, che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  b) le persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  c) i colleghi di lavoro del whistleblower, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente;
  d) gli enti di proprietà del whistleblower o per i quali quest’ultimo lavora, nonché agli enti che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.
Le tutele previste nel D.Lgs. n. 24/2023 si applicano nel momento in cui la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica di informazioni è effettuata:
  a) quando il rapporto giuridico è in corso;
  b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  c) durante il periodo di prova;
  d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Le protezioni previste dalla normativa citata si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
  a) al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione oggettivo;
  b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa.
Ai fini della protezione del whistleblower, sono irrilevanti i motivi che hanno indotto la persona ad effettuare la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.
Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica anonime, se il whistleblower è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.
Il sistema di protezione previsto dalla normativa comprende:
  1. la tutela della riservatezza;
  2. le misure di sostegno;
  3. le limitazioni della responsabilità;
  4. la protezione dalle ritorsioni.

E.1. La tutela della riservatezza
È garantita la riservatezza del segnalante: l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione che rendano identificato o identificabile quest’ultimo, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La tutela della riservatezza si applica anche all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi (L. n. 241/1990) e al diritto di acceso civico generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013).

E.2. Le misure di sostegno
È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all’articolo 5, comma1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (promozione della legalità, tutela dei diritti, etc.), e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.
Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

E.3. Le limitazioni della responsabilità
La normativa (art. 20, D.lgs. n. 24/2023) stabilisce una limitazione di responsabilità, penale, civile ed amministrativa nei confronti di chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
  - coperte dall’obbligo di segreto (diverso da quello delle informazioni classificate, dal segreto professionale forense e medico e dalla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
  - relative alla tutela del diritto d’autore;
  - alla protezione dei dati personali;
  - che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.
Tale limitazione di responsabilità opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica siano state effettuate nelle modalità previste dalla normativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.
Nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele sopra previste non sono garantite al whistleblower, a cui è irrogata una sanzione disciplinare.

E.4. La protezione dalle ritorsioni
La normativa prevede il divieto di ogni forma di ritorsione dei soggetti tutelati, a seguito di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.
Il legislatore ha fornito una nozione ampia di ritorsione, intendendo con quest’ultimo termine qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al whistleblower, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
Nel caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria, se il whistleblower dimostri di aver effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica ai sensi della normativa in esame e di aver subito un danno, quest’ultimo, salvo prova contraria, si presume sia conseguenza della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.
Di seguito sono indicate alcune fattispecie che possono qualificarsi come ritorsioni:
  a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  e) le note di merito negative o le referenze negative;
  f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Il whistleblower può comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.
In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.
L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta ritorsiva posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi adottati.